La docente, selezionata e ammessa a un dottorato di ricerca presso un’università straniera, si è vista negare dal Dirigente Scolastico il congedo straordinario retribuito, con la motivazione della presunta mancanza di un “parere di equipollenza” del corso dottorale estero.

L’art. 2 della Legge 13 agosto 1984 n. 476, come modificato dall’art. 52, comma 57, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, dispone:

Il dipendente pubblico ammesso a un corso di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio per la durata del corso; qualora sia ammesso senza borsa di studio o vi rinunci, conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza da parte dell’amministrazione.

Il diritto in parola è subordinato unicamente alle esigenze di servizio, le quali devono essere specifiche, concrete e integralmente motivate.

L’indagine normativa condotta dagli avvocati Esposito Santonicola conferma:

  • Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ribadisce che i titoli accademici stranieri non producono valore legale in Italia sino al formale riconoscimento richiesto—in via esclusivamente postuma—ai singoli Atenei italiani, e solo a titolo acquisito;
  • L’art. 74 del D.P.R. 382/1980, che disciplinava il riconoscimento ministeriale dei titoli esteri, è stato abrogato e risulta oggi inapplicabile;
  • Il Consiglio Universitario Nazionale ha escluso in più occasioni, con specifici pareri e comunicazioni ufficiali, la praticabilità di valutazioni preventive di equipollenza (“ex ante”) per corsi di dottorato di ricerca esteri;
  • Lo stesso MUR, interpellato sulla questione, ha chiarito: “La richiesta di parere ex ante circa l’ipotetica equipollenza di un corso di dottorato estero non ancora conseguito […] è irricevibile, non essendo il Ministero competente a pronunciarsi in merito”.

A questo punto, la pretesa del dirigente scolastico che subordina il rilascio del congedo straordinario retribuito a un “parere di equipollenza” configura la richiesta di un atto ritenuto giuridicamente inesistente e, dunque, inammissibile.

Dinnanzi a un simile diniego, la docente può attivarsi promuovendo un ricorso urgente ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale del Lavoro, sulla base delle seguenti domande:

  1. Accertare e dichiarare il riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito;
  2. Disapplicare il provvedimento di diniego illegittimo adottato dall’amministrazione;
  3. Ordinare alla scuola di disporre l’immediata collocazione in congedo della docente istante.

La normativa vigente subordina il diritto al congedo esclusivamente alla presenza di concrete esigenze di servizio, motivate dall’amministrazione, e non all’acquisizione preventiva di pareri di equipollenza.

Per ogni quesito inerente a congedi per motivi di formazione, ammissione a dottorati di ricerca all’estero o procedure di riconoscimento di titoli accademici stranieri, lo Studio Legale Esposito Santonicola offre assistenza focalizzata.

Non esitate a inviare un messaggio WhatsApp, scritto o vocale, al numero 3661828489, per accedere ad un piano di consulenza informativa elaborato dagli avvocati Esposito Santonicola.

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