La docente, selezionata e ammessa a un dottorato di ricerca presso un’università straniera, si è vista negare dal Dirigente Scolastico il congedo straordinario retribuito, con la motivazione della presunta mancanza di un “parere di equipollenza” del corso dottorale estero.
L’art. 2 della Legge 13 agosto 1984 n. 476, come modificato dall’art. 52, comma 57, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, dispone:
Il dipendente pubblico ammesso a un corso di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio per la durata del corso; qualora sia ammesso senza borsa di studio o vi rinunci, conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza da parte dell’amministrazione.
Il diritto in parola è subordinato unicamente alle esigenze di servizio, le quali devono essere specifiche, concrete e integralmente motivate.
L’indagine normativa condotta dagli avvocati Esposito Santonicola conferma:
- Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ribadisce che i titoli accademici stranieri non producono valore legale in Italia sino al formale riconoscimento richiesto—in via esclusivamente postuma—ai singoli Atenei italiani, e solo a titolo acquisito;
- L’art. 74 del D.P.R. 382/1980, che disciplinava il riconoscimento ministeriale dei titoli esteri, è stato abrogato e risulta oggi inapplicabile;
- Il Consiglio Universitario Nazionale ha escluso in più occasioni, con specifici pareri e comunicazioni ufficiali, la praticabilità di valutazioni preventive di equipollenza (“ex ante”) per corsi di dottorato di ricerca esteri;
- Lo stesso MUR, interpellato sulla questione, ha chiarito: “La richiesta di parere ex ante circa l’ipotetica equipollenza di un corso di dottorato estero non ancora conseguito […] è irricevibile, non essendo il Ministero competente a pronunciarsi in merito”.
A questo punto, la pretesa del dirigente scolastico che subordina il rilascio del congedo straordinario retribuito a un “parere di equipollenza” configura la richiesta di un atto ritenuto giuridicamente inesistente e, dunque, inammissibile.
Dinnanzi a un simile diniego, la docente può attivarsi promuovendo un ricorso urgente ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale del Lavoro, sulla base delle seguenti domande:
- Accertare e dichiarare il riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito;
- Disapplicare il provvedimento di diniego illegittimo adottato dall’amministrazione;
- Ordinare alla scuola di disporre l’immediata collocazione in congedo della docente istante.
La normativa vigente subordina il diritto al congedo esclusivamente alla presenza di concrete esigenze di servizio, motivate dall’amministrazione, e non all’acquisizione preventiva di pareri di equipollenza.
Per ogni quesito inerente a congedi per motivi di formazione, ammissione a dottorati di ricerca all’estero o procedure di riconoscimento di titoli accademici stranieri, lo Studio Legale Esposito Santonicola offre assistenza focalizzata.
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