Assegnazione delle ore di sostegno didattico “in assenza del P.E.I.” e insufficienza del numero di insegnanti ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi…

Condanna dell’Amministrazione scolastica ad attribuire, al minore, il sostegno didattico “per l’intero orario di servizio settimanale” del docente specializzato (rapporto 1:1).

Accoglimento giudiziario – Studio Legale Esposito Santonicola

La madre di un minore iscritto, per l’anno 2021/22, presso un Istituto Comprensivo Statale (scuola primaria) di Castellammare di Stabia (NA), ha presentato ricorso al T.A.R. – conferendo mandato ai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola – al fine di impugnare il provvedimento di attribuzione, per l’alunno, di n. 15 ore di sostegno, in luogo delle ore 27 di frequenza scolastica.

Tale quantificazione oraria del sostegno era ritenuta insufficiente rispetto ad una situazione personale connotata da handicap grave, ex art. 3 co.3 L. 104/92.

Tra l’altro si è rappresentato, nel testo del ricorso, come l’istituzione scolastica non avesse ancora provveduto a predisporre, per l’anno scolastico in corso, il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I), presidio fondamentale per l’integrazione, laddove prevede, al suo interno, una didattica inclusiva “plasmata su misura” per l’alunno/studente.

Trattenuta la causa in decisione dal TAR CAMPANIA (NA), Sezione Quarta (Presidente dott.ssa Pierina Biancofiore, Giudice estensore dott.ssa Rita Luce), il Collegio Giudicante, ritenendo il ricorso fondato, si è espresso – con sentenza del 04/01/2022 – nei seguenti termini (si riportano gli estratti del pronunciamento ritenuti essenziali):

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti… in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave…

Questo perché la discrezionalità di cui il legislatore gode nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili, non ha carattere assoluto e trova un limite invalicabile nel […] rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati (Corte Cost. sentenza 80 del 2010, che richiama le sentenze n. 251 e 431 del 2008 e n. 226 del 2000)…

La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato… che…tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona  (così, Corte Cost. 80 del 2010)…

Il deficit dell’originaria attività di programmazione (a prescindere dalle sue cause, siano esse organizzative o, più semplicemente, di scarsità di risorse finanziarie) si riverbera necessariamente sul numero delle risorse umane disponibili e, di conseguenza, sulla ridotta quantità delle ore di sostegno attribuite dalle Amministrazioni scolastiche agli alunni disabili, che quindi, in tali casi, si rivolgono al giudice amministrativo per lamentare l’illegittimità di un provvedimento che attribuisce un’assistenza non commisurata, sotto un profilo … quantitativo, alla patologia accertata.

Nel merito e con riferimento all’anno scolastico 2021/2022, la domanda è fondata…Nel caso in esame è da rilevare come non è data prova della avvenuta redazione del PEI per l’anno scolastico 2021/2022; la ricorrente, invece, ha debitamente comprovato, mediante la documentazione medica versata in atti, la situazione di grave disabilità in cui purtroppo versa il minore. A fronte di ciò, il provvedimento impugnato assegnava all’alunno soltanto 15 ore di sostegno settimanali, pur frequentando il minore ben 27 ore di orario scolastico a settimana. Sussiste, pertanto…un principio di prova in ordine al suo diritto all’assegnazione dell’insegnante di sostegno con rapporto in deroga con gravità per l’intero orario di frequenza scolastica.

Nel caso concreto, l’attribuzione alla parte ricorrente, da parte dell’Amministrazione scolastica, di un limitato numero delle ore di sostegno, in mancanza del documento tecnico definitivo che ne stabilisca la finalità concreta e le quantifichi espressamente, in relazione alla patologia di cui il disabile è portatore, comporta la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato e la condanna dell’Amministrazione scolastica alla tempestiva adozione del PEI definitivo (o documento analogo di pari funzione) e alla sua esecuzione, mediante attribuzione alla persona disabile di un insegnante di sostegno per il numero di ore di sostegno scolastico ritenute necessarie in relazione alla gravità della disabilità da cui il minore è affetto…

L’Amministrazione darà esecuzione alla predetta sentenza entro giorni quindici dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, e di farsi assistere da ausiliari specializzati..

In conclusione, il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha attribuito al minore un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali determinato in assenza di apposita valutazione sul fabbisogno effettivo individuale e va ordinato all’Amministrazione scolastica, qualora nelle more non effettuato, di redigere il PEI definitivo conformemente alle esigenze di sostegno del minore in relazione alla gravità dell’handicap da cui è affetto…(sempre il TAR) accerta il diritto del figliolo di parte ricorrente ad essere assistito da insegnanti di sostegno per l’intero orario scolastico”.

Al fine di garantire la piena inclusione scolastica degli alunni/studenti disabili, lo studio legale Esposito Santonicola continua ad offrire, anno dopo anno, una mirata tutela attraverso il “RICORSO T.A.R. PER LA CORRETTA ASSEGNAZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ”.

Per info specifiche sul citato ricorso, si inoltri WhatsApp scritto, o audio, (no telefonate) al  366 18 28 489. Risponderà il legale, con vocale personalizzato.

Si ricorda, inoltre, che il numero fisso 081 19 18 99 44 dello studio legale Esposito Santonicola è attivo nelle seguenti fasce orarie: Dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, ogni lunedì, mercoledì e venerdì; Dalle 10,00 alle 12,30, ogni martedì e giovedì.